Art.1
Oggetto
- Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica Nucleare, Subnucleare e delle Radiazioni (in seguito DFNSR) istituito con D.R. n. 2 del 30 Settembre 2015 nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
- Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, “Nuclear, Subnuclear and Radiation Department” e l’acronimo NSRD congiuntamente o disgiuntamente.
- Il Dipartimento è struttura di cui agli articoli 83-86 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
- Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede centrale dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” sita in Roma, in Via Plinio n. 44.
Art.2
Finalità del Dipartimento
Il Dipartimento promuove e coordina l’attività di ricerca in diversi settori, nel campo della ricerca fondamentale in fisica nucleare e sub-nucleare e dello studio delle radiazioni, ivi compresi gli effetti biologici delle stesse, organizzando le strutture e i programmi delle relative attività.
Il Dipartimento promuove inoltre gli studi relativi alla Fisica teorica e alla ricerca nella matematica applicata.
Finalità dei membri del dipartimento è anche la ricerca nelle scienze della vita, nei settori che riguardano gli effetti delle radiazioni, l’oncologia, gli effetti cardiologici e dermatologici.
Art.3
Attività del Dipartimento
Le attività che il Dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli Uffici Centrali di Ateneo, sono:
1 – Attività di studio, di ricerca e di sperimentazione
Nello specifico il Dipartimento:
- promuove, coordina e svolge, anche in collaborazione con organi di ricerca esterni all’Ateneo, nazionali ed internazionali, studi e ricerche, individuali e di gruppo, in tutti gli ambiti di competenza;
- diffonde i risultati delle attività di studio e di ricerca, con adeguata attività di documentazione e informazione;
- stimola, sviluppa e cura la pubblicazione di studi e ricerche di interesse scientifico;
- organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all’estero;
- opera nell’ambito della terza missione, cioè favorendo l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società
2 – Attività di formazione
Nello specifico il Dipartimento:
- promuove, coordina e attua programmi di aggiornamento e di formazione permanente sulle tematiche culturali specifiche del Dipartimento;
- promuove, in coordinamento con le altre strutture di Ateneo, progetti di Dottorati di Ricerca;
- promuove programmi d’insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- promuove la formazione in settori di ricerca innovativi anche mediante l’erogazione di borse di studio post-Lauream e post-Dottorato.
Art. 4
Finanziamenti
- Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 3, il Dipartimento potrà usufruire delle risorse derivanti da finanziamenti pubblici o privati e dai proventi derivanti da attività proprie quali:
- consulenze tecnico-scientifiche;
- attività di ricerca su commesse;
- partecipazione a bandi nazionali e internazionali relativi a progetti finanziati;
- tutte le altre attività coerenti con il contenuto dell’Art.3 del presente Regolamento.
- Le proposte di impegno finanziario sono deliberate dal Consiglio o dalla Giunta, ove delegata, e sottoposte al Consiglio di Amministrazione che le renderà esecutive previa verifica della sostenibilità finanziaria.
Art. 5
Programmazione e valutazione delle attività dipartimentali
- Il Dipartimento programma le proprie attività istituzionali su base triennale e, nell’ambito della programmazione triennale, procede alla definizione del Piano Annuale delle Ricerche.
- Il Piano Annuale delle Ricerche deve fornire le indicazioni relative all’attività scientifica che singoli ricercatori e gruppi di ricerca intendono realizzare nell’anno, nonché i risultati conseguiti nell’ambito delle ricerche svolte nell’anno precedente a quello di redazione del Piano. In particolare, tali documenti devono contenere almeno i seguenti elementi: le tematiche di ricerca del Dipartimento; l’indicazione delle ricerche, individuali e di gruppo, finanziate; i lavori scientifici, ivi comprese le pubblicazioni, prodotte e che si intende produrre, e l’elenco delle iniziative scientifiche promosse e da realizzare (conferenze, convegni, seminari, ecc.).
- Il Dipartimento adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dipartimentali, secondo le indicazioni dell’ANVUR, del Nucleo di Valutazione interno (NV) e del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA).
- Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati. A questo fine, il Dipartimento elabora, anche mediante appositi gruppi di lavoro, indicatori di qualità della ricerca e della didattica dipartimentale, impegnandosi ad applicarli.
Art.6
Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento:
- il Consiglio di Dipartimento
- il Direttore
- la Giunta
Art.7
Il Consiglio di Dipartimento – composizione
- Il Consiglio di Dipartimento è composto:
- dal Direttore, che lo presiede;
- dai professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi operanti nell’ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento;
- dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti di ricerca o titolari di borse di studio dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi operanti nell’ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai Componenti che dovranno rappresentare.
- La mancata partecipazione di una o più delle componenti rappresentative (punto c del presente articolo) ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non incide sulla valida costituzione dell’organo e sul suo funzionamento
Art.8
Il Consiglio di Dipartimento – attribuzioni
Il Consiglio di Dipartimento:
- propone la nomina del Direttore, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Rettore;
- elegge i membri della Giunta;
- delibera in merito alle afferenze di nuovi membri al Dipartimento;
- determina i criteri per l’organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;
- approva la Politica per la Qualità della Ricerca del Dipartimento coerentemente con la Politica per la Qualità dell’Ateneo;
- approva i piani annuale e triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo, gli obiettivi operativi da perseguire (verificando che siano chiaramente misurabili), i target e le strategie di miglioramento ed indicando anche i costi e le modalità di copertura finanziaria;
- approva la relazione annuale del Direttore sui risultati della ricerca, sulla didattica di pertinenza e sulle attività di terza missione del Dipartimento, da sottoporre al termine dell’Anno Accademico agli Organi Centrali dell’Ateneo;
- approva – in presenza di movimentazione economica, entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la Contabilità dell’Ateneo -, il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Dipartimento;
- propone al CdA e al Rettore la partecipazione a progetti di ricerca presentate dai membri del Dipartimento e preventivamente approvate dal Consiglio;
- propone al CdA e al Rettore la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di reciproco interesse;
- avanza proposte in merito all’attuazione di programmi d’insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio, rispondenti ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale e di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione;
- propone l’emanazione di bandi per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio e altre attività di collaborazione nell’ambito delle proprie attività;
- approva la documentazione necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale, da trasmettere al Presidio Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, in conformità alle indicazioni e con le modalità previste dall’ANVUR;
- approva, nelle parti di competenza, la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale di cui al DM 30 gennaio 2013, n. 47 necessaria al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento.
Art.9
Il Consiglio di Dipartimento – funzionamento delle sedute
- Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede.
- Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti, per iscritto e con espressa indicazione delle materie sulle quali si intende discutere e deliberare.
- Il Direttore, eventualmente coadiuvato dalla Giunta, determina e istruisce l’ordine del giorno. La convocazione e il relativo ordine del giorno vengono trasmesse per iscritto o via fax o per posta elettronica, con un preavviso di almeno 7 giorni. In caso di urgenza i termini di convocazione potranno essere ridotti.
- Il Consiglio assume a maggioranza le sue deliberazioni. E’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti per le deliberazioni di cui alle lettere da a) a j) e da m) a n) dell’art. 8 e per quelle di cui all’art. 14 del presente Regolamento.
- E’ consentita la partecipazione in via telematica.
- Le presenze alle sedute del Consiglio sono registrate nominativamente all’inizio di ogni seduta ed allegate al verbale della seduta.
- I componenti del Consiglio hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute. L’eventuale impedimento alla partecipazione deve essere adeguatamente motivato e comunicato con tempestività. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive il Direttore può procedere alla formalizzazione di specifico provvedimento di richiamo.
- Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Dipartimento professori non di ruolo dell’Ateneo, professori e ricercatori di altre Università, Istituzioni ed enti di Ricerca italiani e stranieri, nonché professionisti operanti negli ambiti scientifici di interesse del Dipartimento. L’eventuale partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento dei soggetti di cui al presente comma, avviene senza diritto di voto.
Art.10
Il Consiglio di Dipartimento – Verbale delle sedute
- Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici. La pubblicazione può avvenire anche per via telematica.
- Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario verbalizzante, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Direttore. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro del Consiglio di Dipartimento di volta in volta nominato dai presenti alla seduta.
- Se non redatto e approvato seduta stante, la bozza del verbale viene trasmessa a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Le eventuali proposte di correzione devono essere presentate per iscritto almeno un giorno prima della seduta in cui è prevista l’approvazione della bozza di verbale e devono essere discusse con precedenza assoluta rispetto agli altri punti all’ordine del giorno. Se non sono pervenute proposte di correzione della bozza di verbale nelle forme ed entro i limiti di tempo predetti, il Direttore, in apertura della seduta in cui la bozza di verbale è posta in approvazione, ne propone l’approvazione.
- L’approvazione della bozza di verbale di una seduta del Consiglio deve apparire esplicitamente nell’ordine del giorno del Consiglio successivo. L’originale del verbale approvato, con i relativi allegati, deve essere inviata all’Amministrazione centrale dell’Ateneo entro il termine di tre giorni dalla data di approvazione, per la relativa archiviazione.
Art.11
Il Direttore
- Il Direttore è nominato dal Rettore, previa designazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- Il Direttore di Dipartimento è proposto tra i Professori Ordinari e Straordinari, ovvero tra i Professori di ruolo di seconda fascia appartenenti al Consiglio di Dipartimento di cui al precedente art. 7.
- Il Direttore resta in carica tre anni e può essere rinnovato con le stesse procedure.
- Il Direttore:
- è il rappresentante pro tempore del Dipartimento;
- esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli Organi di Governo dell’Ateneo;
- convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta curandone l’esecuzione dei rispettivi deliberati;
- sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie;
- tiene i rapporti con gli Organi Accademici;
- predispone il Piano Triennale della Ricerca Dipartimentale.
- Il Direttore inoltre:
- propone la Politica per la Qualità della Ricerca del Dipartimento coerentemente con la Politica per la Qualità dell’Ateneo;
- propone il Piano annuale delle ricerche e dell’attività didattica e di terza missione del Dipartimento e predispone i relativi strumenti organizzativi;
- sovraintende all’attività di ricerca curandone la valutazione e predispone la relazione annuale sui risultati della ricerca, sulla didattica di pertinenza (con particolare riferimento ai Dottorati di Ricerca) e sulle attività di terza missione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- predispone, avvalendosi delle competenze del personale amministrativo dell’Ateneo, e presenta al Consiglio di Dipartimento, entro i termini previsti dagli Organi accademici il bilancio preventivo e il conto consuntivo secondo le disposizioni del Regolamento d’Ateneo per la contabilità, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti;
- sovraintende alla compilazione della Scheda SUA-RD di competenza, ivi inclusi i riesami annuale e triennale;
- propone e istruisce rapporti convenzionali e altre forme collaborative tra il Dipartimento ed enti esterni interessati;
- Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, dopo avere informato il Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con specifici mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Tali Commissioni hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.
- In caso di impedimento temporaneo, il Direttore può delegare le proprie funzioni ad un Vice-Direttore, scelto tra i membri del Consiglio di Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio stesso ed al Rettore. Nel caso in cui il Direttore sia impedito per un periodo superiore ai quattro mesi, il Vice Direttore provvederà all’indizione delle procedure per la nuova nomina.
Art.12
La Giunta
- La Giunta è l’organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni.
- La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento e da un massimo di tre membri eletti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio medesimo.
- La Giunta resta in carica tre anni e può essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del Direttore, la Giunta decade.
- L’ordine del giorno delle sedute della Giunta è predisposto dal Direttore, che provvede alla convocazione della stessa, per iscritto o via fax o per posta elettronica, almeno 7 giorni prima. In caso di urgenza i termini di convocazione potranno essere ridotti.
- La Giunta è presieduta dal Direttore e può tenere le proprie riunioni in forma telematica. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vice-Direttore.
- Sulle questioni per le quali ha ricevuto dal Consiglio delega a deliberare, la Giunta assume a maggioranza le deliberazioni e ne dà comunicazione al Consiglio.
- Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore.
- Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale. I verbali, approvati generalmente seduta stante, sono pubblici. La pubblicazione può avvenire anche per via telematica.
- L’originale del verbale approvato, con i relativi allegati, deve essere inviata all’Amministrazione centrale entro il termine di tre giorni dalla data di approvazione. Tutte le delibere della Giunta sono portate a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.
- Sono compiti della Giunta:
- coadiuvare il Direttore nell’esercizio delle funzioni e nell’attuazione delle linee di attività del Dipartimento;
- esercitare ogni altra attività che le venga delegata dal Consiglio di Dipartimento;
- Coadiuvare il Direttore, se richiesto, nella definizione dell’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Dipartimento;
- Individuare le modalità di promozione e coordinamento delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione;
Art.13
Commissione per la valutazione dell’attività di ricerca
- Presso il Dipartimento è costituita una Commissione per la valutazione dell’attività di ricerca(Commissione VRD).
- Spetta alla Commissione:
- monitorare le attività che concorrono alla produttività scientifica del Dipartimento e coordinare la predisposizione dei materiali occorrenti alle periodiche operazioni di valutazione, anche nel rispetto dei requisiti VQR;
- esaminare i risultati delle ricerche dei docenti e degli assegnisti del dipartimento ed elaborare una relazione sintetica di presentazione dei risultati già conseguiti, nonché dei progetti in corso e di quelli prossimi alla presentazione;
- raccogliere, esaminare e organizzare i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione dell’attività di ricerca e terza missione del Dipartimento;
- supportare il NVA nell’attività di valutazione dell’attività scientifica svolta dal Dipartimento;
- supportare il PQA nell’attuazione in Dipartimento del Sistema di Assicurazione Qualità;
- assicurare il corretto flusso informativo da e verso il PQA, il NVA;
- proporre al PQA l’adozione di strumenti comuni per l’ Assicurazione Qualità di tutte le attività del Dipartimento;
- fornire supporto al Direttore per le attività proprie dell’Assicurazione Qualità, tra cui i processi di autovalutazione e riesame, compilazione della Scheda SUA-RD e nell’attuazione della VQR;
- collaborare alla redazione della programmazione annuale e del piano triennale del Dipartimento e alle revisioni del progetto scientifico-culturale.
- Il Direttore, designa all’interno della Commissione un delegato referente dei processi di AQ del Dipartimento che si rapporta direttamente con il PQA e gli organi di valutazione dell’Ateneo.
Art.14
Modifiche al Regolamento
- Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.
- Le modifiche sono rese esecutive con Decreto emanato dal Rettore previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art.15
Disposizioni finali
- Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.
- Il presente Regolamento viene emanato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università, su indicazione del Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento, qualora vengano meno gli scopi che hanno determinato l’istituzione del Dipartimento, provvederà ad iniziare le procedure di scioglimento dello stesso nel rispetto della normativa vigente.
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto d’Ateneo, nel Regolamento di contabilità di Ateneo, nonché le norme che disciplinano l’attività degli Organi Collegiali universitari, ove applicabili.